Banneux

Statuto

Dell'Associazione Santa Maria

Torino



Art. 1

L'Associazione Santa Maria, con sede in Torino è un'Associazione privata di fedeli che si pone sotto la protezione della Vergine Maria Immacolata, venerata nel mistero dell'Annunciazione, e si propone la formazione spirituale dei soci all'apostolato sottolineando particolarmente l'animazione cristiana nella società civile secondo la dottrina della Chiesa cattolica, seguendo il programma pastorale della Diocesi.


Art. 2

L'Associazione, in fedele collegamento con gli orientamenti pastorali dell'Arcivescovo di Torino, favorisce il servizio dei soci agli ammalati e ai disabili attraverso forme di sostegno e di vicinanza fraterna anche con la realizzazione di pellegrinaggi a Lourdes ed altri santuari mariani, nel costante riferimento alla vita della Vergine Maria come modello di generoso servizio gratuito ai poveri e ai sofferenti.


Art. 3

L'animazione spirituale dell'Associazione viene curata da un sacerdote o da un diacono permanente, nominato dall’Ordinario Diocesano di Torino. come Assistente Ecclesiastico. Egli è responsabile della catechesi e della Iiturgia. L'Assistente Ecclesiastico, che è membro di diritto a pieno titolo del Consiglio direttivo dell'Associazione, potrà avvalersi anche della collaborazione di altri ministri sacri e di religiosi, specialmente durante i pellegrinaggi.


Art. 4

All’Associazione possono aderire fedeli di età maggiore che intendono impegnarsi nell'attuazione degli scopi istituzionali, partecipando alle attività da essa promosse. Eventuali non battezzati o non cattolici potranno essere ammessi solo se sarà valutata con cura la loro presenza rispetto alle finalità e allo spirito dell'Associazione.


Art. 5

I soci dell'Associazione si dividono in:
Soci ordinari
Soci amici


Art. 6

Sono soci ordinari coloro che vengono accolti dal Consiglio Direttivo e partecipano assiduamente alla vita associativa. Hanno diritto di voto nelle Assemblee.
Sono soci amici coloro che partecipano ai pellegrinaggi senza necessariamente impegnarsi ad attuare tutti gli scopi istituzionali deIl' Associazione e non hanno diritto al voto durante le Assemblee. Versano una quota associativa simbolica una tantum.


Art. 7

Organi dell'Associazione sono:
L'Assemblea dei soci
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Revisore dei Conti


Art. 8

L'Assemblea dei soci è composta dai soci ordinari in regola con il versamento annuale della quota associativa.
All’Assemblea dei soci spetta:
L'elezione del Consiglio Direttivo.
L'elezione del Revisore dei Conti.
L'approvazione - a maggioranza qualificata - delle modifiche dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo, che per diventare operative, devono ottenere l'approvazione dell'Ordinario Diocesano.
La deliberazione in ordine allo scioglimento dell’Associazione.
La partecipazione all'assemblea è personale ed è esclusa la possibilità di delega ad altro socio.
L'Assemblea deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno ed eccezionalmente entro il 30 giugno.


Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 (sei) membri, oltre all'Assistente Ecclesiastico.
Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
Spetta al Consiglio:
la formulazione delle linee operative dell'Associazione;
l'ammissione dei nuovi soci ordinari;
la determinazione dell'ordine del giorno per le riunioni dell'Assemblea dei soci;
la costituzione di Commissioni di lavoro;
l'utilizzo di consulenti esperti anche esterni per eventuali esigenze;
l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
la determinazione delle quote associative annuali dei soci ordinari;
la deliberazione circa le spese di straordinaria amministrazione;
la proposta all'Assemblea dei soci di modifiche allo Statuto o al Regolamento;
l'assunzione di eventuali provvedimenti disciplinari nei riguardi dei soci.


Art. 10

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, per assumere i poteri della carica deve chiedere e ottenere la conferma della nomina da parte dell'Ordinario Diocesano di Torino.
Al Presidente compete:
La rappresentanza dell’Associazione;
La convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci;
L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci;
L'ordinaria amministrazione dell'Associazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente o di vacanza della carica gli subentra il Vicepresidente.


Art. 11

Il Revisore dei conti è scelto preferibilmente tra i soci e dotato di adeguata professionalità.
Al Revisore dei conti, che può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, compete il controllo dell'amministrazione dell'Associazione, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.


Art. 12

Gli incarichi e le attività dei soci all'interno dell'Associazione sono a titolo completamente gratuito.
Le cariche elettive hanno la durata di anni 5 (cinque) e non potranno essere esercitate per più di due mandati consecutivi.
L'esercizio finanziario dell’Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.


Art. 13

Per sostenere il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione dispone di un fondo economico alimentato dalle quote associative, dal ricavato di eventuali iniziative benefiche e da erogazioni o lasciti.
L'Associazione, nel costante rispetto dei propri scopi istituzionali, può stipulare eventuali convenzioni con altri Enti per facilitare l'attuazione delle proprie finalità.


Art. 14

Per le modifiche dello Statuto e del Regolamento nonché per l'eventuale scioglimento dell’Associazione è richiesta una maggioranza qualificata degli aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione la destinazione del patrimonio dovrà privilegiare opere con finalità analoghe.


Art. 15

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicheranno le norme canoniche e, ove necessario, quelle civili.



VISTO, si approva lo Statuto dell'Associazione Santa Maria di Torino.

Dato in Torino, il giorno venticinque del mese di marzo dell'anno del Signore duemilaventiquattro, con decorrenza immediata.



>>> Statuto dell'Associazione Santa Maria Torino

>>> Approvazione modifiche allo Statuto e al Regolamento

>>> Nomina dell'Assistente Ecclesiastico












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